BATTESIMO
(da richiedere presso la chiesa in cui si è stati battezzati)
1) Il certificato di battesimo in carta semplice non deve superare i sei mesi dall'emissione. La scadenza si giustifica per la presenza di eventuali annotazioni marginali sull'atto di battesimo che possono alterare lo stato giuridico del/la nubendo/a.
2) Nell'impossibilità di esibire il certificato, perché battezzati all'estero, è sufficiente anche un documento con data anteriore ai sei mesi, purché ci sia la testimonianza giurata di persone degne di fede che confermino lo stato libero ecclesiastico del/la nubendo/a.
3) Se per vari motivi (es. chiesa distrutta) non è possibile reperire la certificazione di battesimo, è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto o il giuramento dello/a stesso/a battezzato/a, se ha ricevuto il battesimo in età adulta.
4) Validità e riconoscimento. E' valido il battesimo celebrato nelle Chiese e Comunità ecclesiali ortodossa, valdese, metodista, battista, luterana e anglicana, e in genere sono validi i battesimi amministrati in nome della SS. Trinità. Non sono riconosciuti validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni, mancando nel loro rito l'indispensabile riferimento trinitario.
5) Nel compilare l'atto di battesimo il Parroco trascriva anche le annotazioni marginali (adozioni, altro matrimonio celebrato, dichiarazione di nullità di matrimonio, divieto di passare a nuove nozze) trasmettendo il documento in busta chiusa al Parroco che istruisce la pratica.
6) La legalizzazione della firma del Parroco da parte del Vicariato non è più necessaria per le Diocesi che sono in Italia, ma è richiesta se il documento dovrà presentarsi all'estero.
CRESIMA
(da richiedere presso la Parrocchia dove si è ricevuto il sacramento)
1) Il certificato non ha scadenza.
2) Occorre ricevere il sacramento prima del matrimonio "se è possibile farlo senza grave incomodo".
3) Non si deve conferire la cresima prima del matrimonio a nubendi che vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente). 4) Per provare l'avvenuta confermazione, il certificato di cresima può essere sostituito con una dichiarazione giurata da parte dell'interessato/a.
STATO LIBERO ECCLESIASTICO (se occorre)
1) E' necessario qualora uno dei due sposi dimori o abbia dimorato, dopo il 16° anno di età, per più di un anno fuori dalla Diocesi.
2) Il Parroco che istruisce la pratica redige anche la prova testimoniale di stato libero dei nubendi che dopo il 16° anno di età anno dimorato in una diocesi diversa da quella in cui hanno il domicilio. Se non è possibile avere la prova testimoniale di stato libero, le risposte date alla domanda numero 1 della posizione matrimoniale valgono come giuramento suppletorio.
3) Per lo stato libero degli stranieri fanno fede l'annotazione negativa a margine del certificato di battesimo e lo stato giuridico espresso nel Nulla Osta consolare.
4) Per lo stato libero dei non battezzati il Parroco deve richiedere alla parte non cattolica una dichiarazione scritta rilasciata da testimoni idonei che attesti che essa non ha contratto mai alcun matrimonio.
ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA
(da richiedere in carta semplice per uso matrimonio nel Comune in cui si è nati)
1) Il certificato ha validità di tre mesi ed è .
2) Gli italiani nati all'estero, ritornando in Italia devono trascrivere l'atto di nascita in un Comune della penisola. Se ciò non è stato effettuato, il certificato di nascita può essere sostituito con l'atto di notorietà rilasciato dalla Pretura.
3) Nell'impossibilità di avere uno dei quattro genitori come testimoni in Circoscrizione per la richiesta di pubblicazioni civili, in sostituzione dell'estratto per riassunto occorre esibire l'atto integrale di nascita rilasciato dal Comune previa l'autorizzazione della Procura della Repubblica.
CONTESTUALE
1) E' un documento cumulativo che contiene: residenza, cittadinanza e stato libero.
CASI PARTICOLARI
Ai documenti già richiesti aggiungere:
1) VEDOVI
L'atto integrale di morte del coniuge, con fotocopia, rilasciato dal Comune previa l'autorizzazione della Procura della Repubblica.
2)STRANIERI
Il Nulla Osta consolare, con fotocopia, e la legalizzazione della firma del Console da parte della Prefettura di Roma se il paese che lo rilascia non appartiene alla Comunità Economica Europea (CEE).
3)DIVORZIATI DA MATRIMONIO CIVILE
L'atto integrale del precedente matrimonio civile con fotocopia, rilasciato dal Comune previa l'autorizzazione della Procura della Repubblica, dove è annotato lo scioglimento del vincolo.
4)PER COLORO CHE HANNO RICEVUTO LA DICHIARAZIONE DI NULLITÁ DA UN TRIBUNALE ECCLESIASTICO
L'atto integrale civile del precedente matrimonio con fotocopia, rilasciato dal Comune previa l'autorizzazione della Procura della Repubblica dove è annotata l'efficacia in Italia della sentenza del Tribunale Ecclesiastico. Eventuale revoca del divieto a passare a nuove nozze da parte del Tribunale Ecclesiastico.