Dalla Costituzione Italiana
Art 29
1- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
2- Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art 30
1- E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
2- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
3- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Art 31
1- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
2- Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Dal Codice Civile Italiano
Libro I, Delle persone e della famiglia - Titolo VI, Del matrimonio
Capo I
Della promessa di matrimonio
Art.79 Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Art.80 Restituzione dei doni
1- Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (785).
2- La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti (2964ss.).
Art.82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato della Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia
Dal Codice Civile Italiano
Libro I, Delle persone e della famiglia - Titolo VI, Del matrimonio
Capo III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art.84 I minori di età non possono....
Dal Codice Civile Italiano
Libro I, Delle persone e della famiglia - Titolo VI, Del matrimonio
Capo IV
Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio
Art.143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
1- Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
2- Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
3- Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità li lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art.143 bis Cognome della moglie.
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art.144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.
1- I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
2- A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Art.147 Doveri verso i figli.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.